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Fogli e Parole d'Arte

Rivista d'arte on line, ha ricevuto il codice ISSN (International Standard Serial Number)

1973-2635
il 23 ottobre 2007.

Fogli e Parole d'Arte è diretta da
Andrea Bonavoglia (Vitorchiano)
e distribuita on line dalla società Ergonet di Montefiascone (Vt).

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Testuali parole

Articolo 9

Lo Stato si (pre)occupa ancora del nostro patrimonio culturale?

 

Crollo della casa dei gladiatori a Pompei

L'articolo 9 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Del primo comma già si è parlato largamente, vedasi i tagli all'istruzione o ai vari luoghi della cultura. Per quanto riguarda il comma 2, ci si può chiedere cosa lo Stato stia facendo in funzione dei danni subiti a Pompei. In realtà quello che è accaduto non è una novità, e che la maggior parte dei Beni culturali italiani e delle relative professioni di competenza siano poco considerati è un fatto risaputo. Non vorrei che il crollo della Domus Gladiatoria sia sfruttato solo per “cavalcare l'onda” del dibattito politico, per poi affievolirsi e ritornare nella nicchia, magari aspettando qualche altro danno grave.

I professionisti del settore, chi si occupa della valorizzazione e della tutela del patrimonio italiano, non si sono mai stancati di ribadire l'urgenza della tutela. Una tutela che è quindi necessaria ma, a quanto pare, non sempre applicata. Ma cosa vuol dire tutelare un bene culturale? Cosa dice la Legge?

Innanzitutto la nostra legge fondamentale, la Costituzione, precisa proprio all'articolo 9 che lo Stato deve occuparsi del patrimonio culturale, quindi si era recepito sin dal 1947 l'importanza che il nostro patrimonio riveste per l'Italia. Anche il significato del termine “bene culturale” può sembrare scontato, ma non è assolutamente così, con “bene culturale” si intende infatti ogni bene mobile o immobile che presenti interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico (art. 2 comma 2, D.Lgs. 42/2004 e modifiche, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), insomma, un bel po' di “cose”. Vengono inoltre inclusi nel patrimonio culturale anche i beni paesaggistici, di cui l'Italia è piena.

Quanto recitano Codice e Costituzione è assodato: Stato e Regioni devono occuparsi di questi beni. Il problema è proprio questo, il doversene occupare; per fare questo sono necessari i fondi, che, ovviamente, non ci sono mai. Ultima notizia riguardante proprio questo fattore viene dalla Sardegna: ad Olbia sono state rinvenute 24 tombe puniche ma saranno risotterrate per mancanza di fondi (http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/202775).

Un estraneo del settore si chiederà: ma costa così tanto aprire un cantiere archeologico? Sì, dopotutto è un cantiere, nulla di diverso da un cantiere edile. E non bisogna mettere in conto solo questo, ma anche tutto quello che viene prima dello scavo e ciò che ne consegue. Per questo motivo possiamo prendere in mano la legislazione in materia e capire cosa succede quando c'è bisogno di uno scavo archeologico.

Crollo della Cattedrale di Noto nel 1996

Bisogna precisare sin da subito che non si scava senza metodicità, prima di uno scavo ci sono vari studi e ricognizioni, quindi possiamo concludere che generalmente ogni scavo parte da qui. Un caso particolare di individuazione di un bene archeologico è rappresentato dalla scoperta fortuita. Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, all'articolo 90, viene indicata la procedura nel caso in cui un reperto sia rinvenuto per puro caso. L'articolo sancisce che chiunque scopra fortuitamente “cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza”. Il compito dell'archeologo per caso non si limita alla sola denuncia, anzi, deve occuparsi della conservazione temporanea lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui questo sono state ritrovate; solo se si tratta di cose mobili di cui non è possibile la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle. Il divieto di spostamento di un bene archeologico, di un reperto, è più che comprensibile per ragioni scientifiche e di metodo stesso nel campo dell'archeologia. L'articolo 90 conclude che le spese di custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Successivamente, nell'articolo 92 si precisa a chi spetta un premio per i ritrovamenti, premio che non può essere superiore al quarto del valore: al proprietario dell'immobile, al concessionario dell'attività di ricerca e allo scopritore fortuito che non abbia violato la legge sulla proprietà privata.

Negli articoli successivi si parla poi della determinazione del premio.

Quindi riassumendo con uno degli esempi più semplici: un agricoltore mentre sta lavorando il suo terreno scopre fortuitamente un reperto archeologico. L'agricolotore è obbligato ad avvertire o il sindaco o il soprintendente o le forze dell'ordine e a dare tutte le informazioni; nel frattempo, dovrà preoccuparsi della custodia. In questo modo si metterà in moto una macchina che porterà infine, se di interesse, allo scavo archeologico. Per far partire uno scavo c'è bisogno però dell'autorizzazione.

Crollo della Domus Aurea nel marzo 2010

Nel Codice oltre al vincolo diretto per l'area riconosciuta di interesse archeologico e oltre allo strumento di esproprio, si riconosce una terza forma di acquisizione, l'occupazione temporanea degli immobili (art. 88). Sempre in questo articolo viene precisato che il proprietario dell'immobile ha diritto ad una indennità per l'occupazione; questa indennità può essere corrisposta sia in denaro sia mediante rilascio delle cose ritrovate o parte di esse nel caso in cui interessino le raccolte statali.

Dopo questo passo il successivo riguarderà l'inizio del lavori. Dobbiamo precisare che il compito di ricerca e di ritrovamento dei beni elencati all'articolo 10 del Codice, spetta esclusivamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tuttavia il dicastero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche (art. 89) che devono comunque rispettare i dettami imposti dal Ministero stesso, pena la revoca della concessione.

Iniziano così gli scavi. Ogni cantiere di scavo comporta un'organizzazione diversa, per sua natura infatti non vi potrà mai essere, ad esempio, un numero predefinito di esperti e di operai che vi lavorano. Quindi ogni scavo presenta delle difficoltà e delle problematiche che devono essere affrontate e non sempre preventivabili.

Conclusasi la campagna di scavo, ne conseguirà, oltre allo studio e pubblicazione di quanto rinvenuto, anche della fruizione e valorizzazione del bene, sia esso immobile o mobile. Se il concetto di fruizione è maggiormente comprensibile, quello di valorizzazione comprende diversi significati. Nell'articolo 6 del Codice, si intende con valorizzazione tutte le attività che comportano la conoscenza e l'impegno alle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Questo comporta quindi anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione. È però con l'articolo 112 che rientra la questione Pompei e di altre problematiche simili: al comma 1 infatti troviamo che “lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi”.

È comprensibile che un cantiere archeologico non si apra ogni giorno, ma la possibilità di una scoperta fortuita o di uno studio a monte è sempre presente. È invece incomprensibile l'assenza di fondi e i vari tagli per tutti i beni che già occupano i nostri musei , biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali. La cultura dovrebbe, per prima istanza, rappresentare un qualcosa di necessario e indispensabile, un patrimonio di cui occuparci, qualcosa di nobile che si trova al di sopra di ogni altra questione, un diritto. C'è poi un secondo risvolto, quello economico e lavorativo. Se c'è un notevole patrimonio, come in Italia, ne dovrebbe conseguire un affluente turismo e di conseguenza lavoro. Il turismo non solo interesserebbe la cultura in senso stretto, ma anche qualsiasi settore associato, come editoria o il settore alberghiero, per esempio.

Il titolo dell'articolo presenta una domanda, a cui deliberatamente ho dato una mia risposta a metà, quindi lascio il quesito ancora aperto chiedendo a chi leggerà e sarà interessato:
La nostra Repubblica, sia istituzioni che cittadini, si impegna realmente per il suo patrimonio culturale? Avete esempi di abbandono del demanio culturale?

Sarei molto felice di ricevere pareri, concordanti o discordanti, su questo argomento.


 

 

Bibliografia essenziale

Costituzione della Repubblica Italiana.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e modifiche, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

R. Tamiozzo, La legislazione dei Beni Culturali e Paesaggistici, 2009, Giuffrè Editore, Milano.

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